L'erbarioWolf Periodico di comunicazione, filosofia, politica
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Nuova Rivista Cimmeria

 Filosofia Italiana

 

 

Il campo è un’associazione  che pone al centro dell’interesse il grande tema del “mezzogiorno” e si propone  come luogo d’incontro e di aggregazione tra competenze scientifiche ed esperienze politiche istituzionali. L’associazione sceglie il “campo” come luogo emblematico della fertilità e della crescita, ma anche come metafora della piazza, l’elemento grafico rappresenta la stilizzazione di uno spazio quadrato: un’agorà ideale dove s’incontrano le idee, il dialogo, le azioni. La volontà è quella di far convergere idee e ricerche, elaborate da centri culturali , scientifici, ed università  con l’impegno di soggetti a livello politico istituzionale, come i nuovi amministratori meridionali.

Altro simbolo è il grappolo come luogo d’incontro di associazioni sparse  sul territorio che caratterizzano la realtà complessa e molteplice del mezzogiorno che pur, rimanendo  nella loro autonomia(ognuna può essere un chicco), fanno convergere a grappolo il loro impegno, creando una forte sinergia.

L’intento non è quello di sostituirsi ai partiti, ma di fare pressione su di essi per un loro rinnovamento, a partire dalle forme anguste del loro fare politica e la carenza programmatica, né di creare lobby o artificiose classificazioni e separazioni tra partiti e società civile. La società civile è un concetto hegeliano, che ormai non regge più come categoria interpretativa di processi economici culturali e sociali complessi che s’inquadrano in uno spazio politico che va ben otre lo “  Stato Nazione”  che si configurava nel sistema hegeliano come categoria oppositiva della società civile. Siamo semplicemente impegnati ad offrire a tutti quelli (sono tanti), che vogliono lavorare senza pregiudizi e preliminari recinti partitici e correntizi il luogo di un’ iniziativa per un progetto ampio di rinnovamento della politica e di rinascita del Mezzogiorno, dentro l’ampio quadro  del centrosinistra individuato dal Presidente Romano Prodi nel documento “Europa: il sogno, le scelte”. Ci rivolgiamo a tutte quelle forze che nel mezzogiorno non si sono arrese ad una realtà dura, ma non per questo ricca di potenzialità innovative e di volontà di agire con particolare attenzione alle donne  che sono la vera novità del Sud e alle nuove generazioni.

A livello nazionale l’associazione, di cui è Presidente l’on. Pino Soriero, è già all’opera, hanno aderito personalità importanti della cultura e competenze, sindaci ed amministratori ( Franco Barberi, Marco Calamai, Franco Crispini, Luisa Calimani, Aldo Bacchiocchi, Luigi Minardi ecc.)

In Campania è già nato il“Campo Irpino” che raccoglie importanti personalità politiche e competenze di quel territorio. A Napoli c’è stato un incontro informale, hanno già aderito esponenti di Associazioni importanti  (La Sinistra Ecologista, La città che vogliamo, Alta Marea, Il Corvo ecc.), professionisti (Pino Bevilacqua) competenze universitarie, (Bruno Discepolo, Clementina Gily, Annamaria Valentino, Gigi Caramiello, Sino Pignalosa, il segretario della UIL Universitaria Angelo Graniero ecc.). Stiamo mettendo “in campo” un progetto di collaborazione con l’Università di Nassiriya ( dove su 5000 iscritti 4000 sono donne) che coinvolgerà  tutte le Università meridionali, di cui sarà capofila il Polo di Scienze Umane e Sociali della Federico II.

 

Giovanna Borrello

Per chi vorrà saperne di più sull’Associazione rivolgersi a Giovanna Borrello 3396702134.

 

 

STATUTO
STATUTO della Associazione

   "IL CAMPO - idee per il futuro"

DENOMINAZIONE

Articolo  1

E' costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “IL CAMPO – idee per il futuro” a norma dell’art. 36 e segg. c.c. . Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

SEDE E DURATA

Articolo  2

L'Associazione ha sede sociale in  Catanzaro (CZ) Discesa Cavour n° 2, e  sede di rappresentanza in Roma, via dei Polacchi n° 42.

La durata dell’Associazione è illimitata.

FINALITA’

Articolo  3

L’Associazione ha l’obiettivo di:

1) - promuovere e ampliare la conoscenza delle trasformazioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali sul Mezzogiorno d’Italia in relazione ai nuovi scenari europei e internazionali;

2) - organizzare studi, ricerche  e iniziative sulla valorizzazione dei poteri regionali e locali nel quadro della Riforma Federalista dello Stato e della Convenzione Europea, per contribuire al rinnovamento culturale della Comunità e delle loro rappresentanze politico-istituzionali;

3) - diffondere le ricerche più innovative sui sistemi di comunicazione nell’area del Mediterraneo, anche in collaborazione con altri Centri studi, Associazioni culturali e scientifiche;

4) - approfondire la conoscenza delle dinamiche relative alle trasformazioni recenti del territorio, alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione delle risorse di interesse storico e architettonico;

5) - proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione di competenze culturali, scientifiche e di esperienze politiche ed istituzionali in relazione alle tematiche indicate.

A questo fine l’Associazione promuove e coordina:

1) - attività di promozione e divulgazione culturale (convegni, conferenze, seminari, ecc.);

2) - attività di studi e ricerca anche per conto terzi;

3) - attività formative;

4) - attività editoriali e di comunicazione.

L’Associazione promuove collaborazioni e intese con Pubbliche Amministrazioni, Università, istituti e aziende di credito, organismi delle piccole e medie imprese nonchè con istituti preposti allo sviluppo produttivo delle Regioni per una proficua realizzazione delle finalità associative.

Detta attività è infatti essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati nel presente atto.

Gli scopi principali perseguiti dall’associazione sono tali da inquadrare l’associazione in una delle seguenti tipologie:

- Associazioni politiche;

- Associazioni culturali;

- Associazioni di promozione sociale.

L’Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopraindicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 460/1997 ai fini della perdita di qualifica.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo  4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- il fondo comune iniziale derivante dai versamenti effettuati dai soci fondatori dell’Associazione come indicato nell’Atto Costitutivo;

- i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo;

- gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) - le quote associative periodiche versate dai soci;

b) - i proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;

c) - i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;

d) - il ricavato derivante dall’eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

e) - le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;

f) - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

L’eventuale quota di versamento da conferire in sede di adesione da parte dei soci, nonchè la quota annua di iscrizione all’Associazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non viene richiesto nessun ulteriore versamento a titolo di finanziamento delle attività svolte dall'Associazione, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi che il socio può volontariamente effettuare in aggiunta alla quota iniziale di adesione e annuale iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamento a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte o recesso del socio.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili. L’associazione può conseguire utili e avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonchè di fondi, riserve di capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I SOCI

Articolo  5

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, che intendono impegnarsi per il perseguimento dei fini indicati dal presente statuto volontariamente e in totale assenza di retribuzione.

I soci che aderiscono all’Associazione sono così suddivisi:

- soci fondatori;

- soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla costituzione dell’Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale, e che sono indicati nell’Atto Costitutivo.

Sono soci ordinari dell’Associazione, tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari versano all’Associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferito se non per causa di morte e non è rivalutabile.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonchè fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.

Per i soci nessuna forma di retribuzione è dovuta per l’attività svolta all’interno dell’Associazione e/o all’esterno di essa, salvo il riconoscimento eventuale di una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di attività specifiche per conto dell’Associazione a copertura di somme rimaste effettivamente a carico.

Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci fondatori e ordinari maggiori d’età iscritti all’Associazione, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.

L’adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo  6

Ai fini dell’ammissione l’aspirante socio deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda nella quale deve indicare, unitamente ai propri dati anagrafici, la propria volontà ad accettare gli scopi perseguiti dall’Associazione, nonchè approvare e rispettare interamente le clausole previste nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito di provvedere alla eventuale ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande.

A tal fine deve tenersi conto dell’ordine di arrivo, nonchè delle norme che regolano la sospensione feriale dei termini giudiziari al fine del conteggio dei giorni.

Qualora il Consiglio Direttivo non esprima per il tramite di un provvedimento di non accoglimento della domanda essa deve intendersi accolta.

La qualifica di socio ordinario si acquista quindi previa iscrizione, a seguito del provvedimento di accoglimento, e successivo versamento della quota associativa.

Sono soci fondatori coloro, che indicati nell’Atto Costitutivo, hanno partecipato direttamente alla costituzione dell’Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo  7

La qualifica di Socio si perde:

a) - per dimissioni. Chiunque aderisce, infatti, può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà di recesso. L’unico caso di recesso immediato previsto è possibile solo in presenza di giusta causa;

b) - per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;

c) - per ritardato pagamento dei contributi per un periodo di due anni.

Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio Direttivo a deliberare l’efficacia, con effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

In tale caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di motivare le ragioni dell’espulsione del socio dall’Associazione nel provvedimento di esclusione.

In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamenti di quote associative potranno, a seguito di espressa domanda, essere riammessi tramite versamento di una nuova ed ulteriore quota associativa

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo   8

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell’elettorato sia passivo che attivo.

ASSEMBLEA

Articolo   9

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i soci fondatori e ordinari maggiori d’età.

I soci ordinari e fondatori maggiori d’età sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Ogni socio fondatore o ordinario maggiore d’età ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all’art. 2532, secondo comma, c.c. I suddetti soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio fondatore ovvero ordinario con diritto di voto.

Hanno comunque diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci fondatori e ordinari in regola con i pagamenti delle eventuali quote associative.

L’Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, e all’indicazione del luogo (sia in prima che in seconda convocazione).

La convocazione dell’Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo  10

L’Assemblea Ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, almeno la metà degli associati aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea ordinaria:

a) - approva il bilancio o il rendimento consuntivo;

b) - provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo approva e modifica i regolamenti interni dell’Associazione;

c) - delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall’Associazione;

d) - delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo  11

L’Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera:

a) - sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) - sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme;

c) - sul trasferimento della sede dell’associazione;

d) - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo  12

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora non risultino candidati i quali, presentatisi, non siano stati eletti il Consiglio ha la facoltà di cooptare uno dei soci il quale assume la qualità di Consigliere e rimane in carica sino alla data della successiva Assemblea, la quale avrà come punto all’ordine del giorno la sostituzione del Consigliere.

Chi ricopre il posto del Consigliere cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora viene meno la maggioranza dei Consiglieri, in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.

Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- gestione delle attività culturali e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- nomina il Presidente, Vicepresidente e Segretario;

- emanazione di provvedimenti di ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori;

- redazione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea;

- fissazione delle eventuali quote associative annuali;

- revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- deliberazioni sull’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

- costituzione di gruppi di studio, comitati scientifici, comitati di ricerca e relativa divulgazione dei loro atti;

- deliberazioni su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie;

- il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può istituire uno o più Comitati Scientifici.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.

La convocazione viene effettuata mediante lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, e all’indicazione del luogo e agli argomenti posti all’ordine del giorno, non meno di otto giorni prima del termine fissato per l’adunanza, oppure che pervenga agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima, anche se in assenza di tali formalità il Consiglio risulta validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi Componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

- con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;

- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi in sua assenza presiede il Consiglio e dal Segretario.

L’Assemblea dei soci aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo come previsto all’art. 10 del presente Statuto.

COMPITI DEL PRESIDENTE

Articolo  13

Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell’Associazione.

Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo, in questo caso, avvalendosi della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la funzione di convocazione e della presidenza dell’Assemblea e, del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai Consiglieri delegati.

Al Presidente sono inoltre concessi poteri di sorveglianza e controllo sulla totalità della gestione dell’Associazione.

COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

Articolo  14

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Articolo  15

Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all’organo.

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione.

Il Tesoriere è altresì responsabile:

- dell’esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Tesoriere;

- della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 c.c. di quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo Statuto;

- di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell’Associazione;

- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere esercitate da un solo Consigliere oppure qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario da due Consiglieri.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo  16

L’Associazione in caso di scioglimento devolverà il patrimonio ad altra associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, Titolo II, del Codice Civile e D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

legge 28 febbraio 1985 n. 47 quale integrata e modificata dalla legge n. 662 dell'anno 1996, del  D.P.R. del   6  giugno  2001  n. 380, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e del D. Lgs. del 27 dicembre 2002 n. 301.