Il campo è un’associazione che pone al centro dell’interesse il grande
tema del “mezzogiorno” e si propone
come luogo d’incontro e di aggregazione tra competenze scientifiche
ed esperienze politiche istituzionali. L’associazione sceglie il “campo”
come luogo emblematico della fertilità e della crescita, ma anche
come metafora della piazza, l’elemento grafico rappresenta la stilizzazione
di uno spazio quadrato: un’agorà ideale dove s’incontrano le idee,
il dialogo, le azioni. La volontà è quella di far convergere idee
e ricerche, elaborate da centri culturali , scientifici, ed università
con l’impegno di soggetti a livello politico istituzionale,
come i nuovi amministratori meridionali.
Altro simbolo è il grappolo come luogo
d’incontro di associazioni sparse
sul territorio che caratterizzano la realtà complessa e molteplice
del mezzogiorno che pur, rimanendo
nella loro autonomia(ognuna può essere un chicco), fanno convergere
a grappolo il loro impegno, creando una forte sinergia.
L’intento non è quello di sostituirsi ai partiti,
ma di fare pressione su di essi per un loro rinnovamento, a partire
dalle forme anguste del loro fare politica e la carenza programmatica,
né di creare lobby o artificiose classificazioni e separazioni tra
partiti e società civile. La società civile è un concetto hegeliano,
che ormai non regge più come categoria interpretativa di processi
economici culturali e sociali complessi che s’inquadrano in uno spazio
politico che va ben otre lo “ Stato Nazione” che si configurava nel sistema hegeliano come categoria oppositiva
della società civile. Siamo semplicemente impegnati ad offrire a tutti
quelli (sono tanti), che vogliono lavorare senza pregiudizi e preliminari
recinti partitici e correntizi il luogo di un’ iniziativa per un progetto
ampio di rinnovamento della politica e di rinascita del Mezzogiorno,
dentro l’ampio quadro del
centrosinistra individuato dal Presidente Romano Prodi nel documento
“Europa: il sogno, le scelte”. Ci rivolgiamo a tutte quelle forze
che nel mezzogiorno non si sono arrese ad una realtà dura, ma non
per questo ricca di potenzialità innovative e di volontà di agire
con particolare attenzione alle donne
che sono la vera novità del Sud e alle nuove generazioni.
A livello nazionale l’associazione, di cui è
Presidente l’on. Pino Soriero, è già all’opera, hanno aderito personalità
importanti della cultura e competenze, sindaci ed amministratori (
Franco Barberi, Marco Calamai, Franco Crispini, Luisa Calimani, Aldo
Bacchiocchi, Luigi Minardi ecc.)
In Campania è già nato il“Campo Irpino” che
raccoglie importanti personalità politiche e competenze di quel territorio.
A Napoli c’è stato un incontro informale, hanno già aderito esponenti
di Associazioni importanti (La
Sinistra Ecologista, La città che vogliamo, Alta Marea, Il Corvo ecc.),
professionisti (Pino Bevilacqua) competenze universitarie, (Bruno
Discepolo, Clementina Gily, Annamaria Valentino, Gigi Caramiello,
Sino Pignalosa, il segretario della UIL Universitaria Angelo Graniero
ecc.). Stiamo mettendo “in campo” un progetto di collaborazione con
l’Università di Nassiriya ( dove su 5000 iscritti 4000 sono donne)
che coinvolgerà tutte le Università
meridionali, di cui sarà capofila il Polo di Scienze Umane e Sociali
della Federico II.
Giovanna Borrello
Per chi vorrà saperne di più sull’Associazione
rivolgersi a Giovanna Borrello 3396702134.
STATUTO
STATUTO della Associazione
"IL CAMPO - idee per il futuro"
DENOMINAZIONE
Articolo 1
E' costituita un’Associazione senza scopo di
lucro denominata “IL CAMPO – idee per il futuro” a norma dell’art.
36 e segg. c.c. . Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle
vigenti leggi in materia.
SEDE E DURATA
Articolo 2
L'Associazione ha sede sociale in Catanzaro (CZ) Discesa Cavour n° 2, e sede di rappresentanza in Roma, via dei Polacchi
n° 42.
La durata dell’Associazione è illimitata.
FINALITA’
Articolo 3
L’Associazione ha l’obiettivo di:
1) - promuovere e ampliare la conoscenza delle
trasformazioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali sul
Mezzogiorno d’Italia in relazione ai nuovi scenari europei e internazionali;
2) - organizzare studi, ricerche e iniziative sulla valorizzazione dei poteri
regionali e locali nel quadro della Riforma Federalista dello Stato
e della Convenzione Europea, per contribuire al rinnovamento culturale
della Comunità e delle loro rappresentanze politico-istituzionali;
3) - diffondere le ricerche più innovative sui
sistemi di comunicazione nell’area del Mediterraneo, anche in collaborazione
con altri Centri studi, Associazioni culturali e scientifiche;
4) - approfondire la conoscenza delle dinamiche
relative alle trasformazioni recenti del territorio, alla tutela dell’ambiente,
alla valorizzazione delle risorse di interesse storico e architettonico;
5) - proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione
di competenze culturali, scientifiche e di esperienze politiche ed
istituzionali in relazione alle tematiche indicate.
A questo fine l’Associazione promuove e coordina:
1) - attività di promozione e divulgazione culturale
(convegni, conferenze, seminari, ecc.);
2) - attività di studi e ricerca anche per conto
terzi;
3) - attività formative;
4) - attività editoriali e di comunicazione.
L’Associazione promuove collaborazioni e intese
con Pubbliche Amministrazioni, Università, istituti e aziende di credito,
organismi delle piccole e medie imprese nonchè con istituti preposti
allo sviluppo produttivo delle Regioni per una proficua realizzazione
delle finalità associative.
Detta attività è infatti essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati nel presente atto.
Gli scopi principali perseguiti dall’associazione
sono tali da inquadrare l’associazione in una delle seguenti tipologie:
- Associazioni politiche;
- Associazioni culturali;
- Associazioni di promozione sociale.
L’Associazione può svolgere anche altre attività
diverse da quelle sopraindicate, anche se di natura commerciale, pur
sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 460/1997
ai fini della perdita di qualifica.
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito
da:
- il fondo comune iniziale derivante dai versamenti
effettuati dai soci fondatori dell’Associazione come indicato nell’Atto
Costitutivo;
- i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi
titolo;
- gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi
netti costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite
da:
a) - le quote associative periodiche versate
dai soci;
b) - i proventi derivanti dall’esercizio delle
attività previste dal presente statuto;
c) - i proventi derivanti dai redditi prodotti
dal patrimonio sociale;
d) - il ricavato derivante dall’eventuale organizzazione
di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
e) - le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità
e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
f) - ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l’attivo sociale.
L’eventuale quota di versamento da conferire
in sede di adesione da parte dei soci, nonchè la quota annua di iscrizione
all’Associazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Non viene richiesto nessun ulteriore versamento
a titolo di finanziamento delle attività svolte dall'Associazione,
fatta salva la possibilità di versamenti integrativi che il socio
può volontariamente effettuare in aggiunta alla quota iniziale di
adesione e annuale iscrizione.
I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi
finanziamento a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto
alcun rimborso né in sede di scioglimento dell’associazione, né in
caso di morte o recesso del socio.
Tutte le quote associative annuali non sono
trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
L’associazione può conseguire utili e avanzi di gestione ma non può
in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto,
degli stessi nonchè di fondi, riserve di capitale, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
I SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro,
che intendono impegnarsi per il perseguimento dei fini indicati dal
presente statuto volontariamente e in totale assenza di retribuzione.
I soci che aderiscono all’Associazione sono
così suddivisi:
- soci fondatori;
- soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente
alla costituzione dell’Associazione, dando vita alla creazione del
fondo comune iniziale, e che sono indicati nell’Atto Costitutivo.
Sono soci ordinari dell’Associazione, tutti
coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e la cui domanda
di adesione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari versano all’Associazione dal
momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e
con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota o il contributo associativo non può
essere trasferito se non per causa di morte e non è rivalutabile.
Ogni socio può frequentare la sede sociale e
tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione,
partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonchè
fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.
Per i soci nessuna forma di retribuzione è dovuta
per l’attività svolta all’interno dell’Associazione e/o all’esterno
di essa, salvo il riconoscimento eventuale di una somma a titolo di
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di attività specifiche
per conto dell’Associazione a copertura di somme rimaste effettivamente
a carico.
Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti
i soci fondatori e ordinari maggiori d’età iscritti all’Associazione,
hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione,
per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che
per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.
L’adesione per tutti i soci viene considerata
a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso
dalla stessa in qualunque momento.
ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI
SOCIO
Articolo 6
Ai fini dell’ammissione l’aspirante socio deve
presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda nella quale deve
indicare, unitamente ai propri dati anagrafici, la propria volontà
ad accettare gli scopi perseguiti dall’Associazione, nonchè approvare
e rispettare interamente le clausole previste nel presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito
di provvedere alla eventuale ammissione entro sessanta giorni dal
ricevimento delle domande.
A tal fine deve tenersi conto dell’ordine di
arrivo, nonchè delle norme che regolano la sospensione feriale dei
termini giudiziari al fine del conteggio dei giorni.
Qualora il Consiglio Direttivo non esprima per
il tramite di un provvedimento di non accoglimento della domanda essa
deve intendersi accolta.
La qualifica di socio ordinario si acquista
quindi previa iscrizione, a seguito del provvedimento di accoglimento,
e successivo versamento della quota associativa.
Sono soci fondatori coloro, che indicati nell’Atto
Costitutivo, hanno partecipato direttamente alla costituzione dell’Associazione,
dando vita alla creazione del fondo comune iniziale.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI
SOCIO
Articolo 7
La qualifica di Socio si perde:
a) - per dimissioni. Chiunque aderisce, infatti,
può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui
efficacia si realizza a partire dall'inizio del mese successivo a
quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà
di recesso. L’unico caso di recesso immediato previsto è possibile
solo in presenza di giusta causa;
b) - per delibera di esclusione del Consiglio
Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto
alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino
indegnità;
c) - per ritardato pagamento dei contributi
per un periodo di due anni.
Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio
Direttivo a deliberare l’efficacia, con effetto a partire dal trentesimo
giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.
In tale caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo
di motivare le ragioni dell’espulsione del socio dall’Associazione
nel provvedimento di esclusione.
In ogni caso i soci esclusi per inadempienze
in materia di versamenti di quote associative potranno, a seguito
di espressa domanda, essere riammessi tramite versamento di una nuova
ed ulteriore quota associativa
A seguito delle eventualità di cui ai punti
precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla
revisione della lista dei soci
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
L’elezione degli organi dell’Associazione non
può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di
partecipazione sia ai fini dell’elettorato sia passivo che attivo.
ASSEMBLEA
Articolo 9
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione
ed è composta esclusivamente da tutti i soci fondatori e ordinari
maggiori d’età.
I soci ordinari e fondatori maggiori d’età sono
convocati in Assemblea almeno una volta all’anno per approvare il
bilancio consuntivo e preventivo.
Ogni socio fondatore o ordinario maggiore d’età
ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all’art.
2532, secondo comma, c.c. I suddetti soci possono farsi rappresentare
mediante delega scritta da altro socio fondatore ovvero ordinario
con diritto di voto.
Hanno comunque diritto di intervenire in Assemblea
tutti i soci fondatori e ordinari in regola con i pagamenti delle
eventuali quote associative.
L’Assemblea viene convocata nei casi previsti,
ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza
della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea si riunisce nella sede sociale o
nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
La convocazione viene effettuata dal Consiglio
Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
mediante lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora,
e all’indicazione del luogo (sia in prima che in seconda convocazione).
La convocazione dell’Assemblea potrà essere
effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta,
che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente
ovvero dal Consigliere più anziano.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale
debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le delibere assembleari saranno rese note a
tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti,
con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria
che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Articolo 10
L’Assemblea Ordinaria si costituisce validamente
quando interviene, in prima convocazione, almeno la metà degli associati
aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
con la maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
a) - approva il bilancio o il rendimento consuntivo;
b) - provvede alla elezione dei membri del Consiglio
Direttivo approva e modifica i regolamenti interni dell’Associazione;
c) - delinea gli indirizzi e i programmi generali
delle attività svolte dall’Associazione;
d) - delibera su ogni argomento attinente alla
gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro
ad essa demandato per legge o per Statuto.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Articolo 11
L’Assemblea straordinaria si costituisce validamente
quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e,
in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la
maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) - sulle modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto;
b) - sullo scioglimento dell’associazione e
sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente
statuto e delle vigenti norme;
c) - sul trasferimento della sede dell’associazione;
d) - su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da tre a cinque membri.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea
durano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.
Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere,
il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua
sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista.
Qualora non risultino candidati i quali, presentatisi, non siano stati
eletti il Consiglio ha la facoltà di cooptare uno dei soci il quale
assume la qualità di Consigliere e rimane in carica sino alla data
della successiva Assemblea, la quale avrà come punto all’ordine del
giorno la sostituzione del Consigliere.
Chi ricopre il posto del Consigliere cessato
rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo decade integralmente
qualora viene meno la maggioranza dei Consiglieri, in tal caso è necessaria
la sua totale rielezione.
Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo
sono le seguenti:
- gestione delle attività culturali e assolvimento
degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina il Presidente, Vicepresidente e Segretario;
- emanazione di provvedimenti di ammissione
di nuovi soci ordinari e sostenitori;
- redazione annuale del bilancio o rendiconto
consuntivo, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea;
- fissazione delle eventuali quote associative
annuali;
- revisione degli elenchi dei soci in modo da
accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio
prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberazioni sull’accettazione delle domande
per l’ammissione di nuovi soci;
- costituzione di gruppi di studio, comitati
scientifici, comitati di ricerca e relativa divulgazione dei loro
atti;
- deliberazioni su ogni altra questione riguardante
l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo
le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie;
- il Consiglio Direttivo, con propria delibera,
può istituire uno o più Comitati Scientifici.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del
Presidente qualora questi lo ritenga necessario.
La convocazione viene effettuata mediante lettera
contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, e all’indicazione
del luogo e agli argomenti posti all’ordine del giorno, non meno di
otto giorni prima del termine fissato per l’adunanza, oppure che pervenga
agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima, anche se
in assenza di tali formalità il Consiglio risulta validamente costituito
quando siano presenti tutti i suoi Componenti in carica.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente
quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente,
in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dal
più anziano di età dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni vengono assunte:
- con il voto favorevole dei Consiglieri presenti,
in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
- con il voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene
redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal
Presidente o da chi in sua assenza presiede il Consiglio e dal Segretario.
L’Assemblea dei soci aventi diritto elegge il
Consiglio Direttivo come previsto all’art. 10 del presente Statuto.
COMPITI DEL PRESIDENTE
Articolo 13
Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli,
al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento
di questi al Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la
rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell’Associazione.
Al Presidente vengono riservati tutti gli atti
di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione,
ma solo, in questo caso, avvalendosi della preventiva convocazione
del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la funzione di convocazione
e della presidenza dell’Assemblea e, del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali
che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti
dei loro poteri, ai Consiglieri delegati.
Al Presidente sono inoltre concessi poteri di
sorveglianza e controllo sulla totalità della gestione dell’Associazione.
COMPITI DEL VICE PRESIDENTE
Articolo 14
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento
delle sue funzioni.
COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL
TESORIERE
Articolo 15
Il Segretario cura la redazione e la successiva
tenuta degli atti redatti dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
assolvendo così a funzioni amministrative interne all’organo.
Il Tesoriere è responsabile della struttura
tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione effettuando
verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva
redazione del bilancio consuntivo redigendo inoltre, come parte integrante
degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione.
Il Tesoriere è altresì responsabile:
- dell’esecuzione delle operazioni relative
alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione, su indicazione
del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive
del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o
da chi ne fa le veci, e dal Tesoriere;
- della tenuta e conservazione delle scritture
contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 c.c. di quanto stabilito
dalla normativa vigente e da questo Statuto;
- di presentare periodicamente al Presidente
ed al Consiglio la situazione finanziaria dell’Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio
per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo.
Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio
con diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati
nel presente articolo.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono
essere esercitate da un solo Consigliere oppure qualora il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario da due Consiglieri.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 16
L’Associazione in caso di scioglimento devolverà
il patrimonio ad altra associazione con analoga finalità ovvero ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto,
si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del
libro primo, Titolo II, del Codice Civile e D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
legge 28 febbraio 1985 n. 47 quale integrata
e modificata dalla legge n. 662 dell'anno 1996, del D.P.R. del 6 giugno 2001
n. 380, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e del D. Lgs. del
27 dicembre 2002 n. 301.